(massima n. 1)
Il ricorso introduttivo di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. presentato in data successiva al primo gennaio 1993 soggiace alla disciplina di cui all'art. 669 «septies e terdecies» c.p.c., con la conseguenza che il provvedimento negativo eventualmente pronunciato dal giudice adito č soggetto, rispettivamente, al rimedio del reclamo (per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 253 del 1994), ovvero a quello dell'appello (nella ipotesi in cui il Pretore abbia deciso nel merito, con provvedimento della sostanziale natura di sentenza), e non anche a quello del ricorso per cassazione (da dichiararsi, nella specie, inammissibile).