(massima n. 1)
L'ordinanza di assegnazione di crediti, costituendo l'atto conclusivo dell'esecuzione forzata per espropriazione di crediti e, quindi, essa stessa atto esecutivo, deve essere impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, quando si tratta di far valere vizi che si riferiscono ai singoli atti esecutivi o ad essa stessa, mentre può essere impugnata con l'appello, quando la sua pronuncia abbia assunto natura decisoria, per avere inciso sulle posizioni sostanziali del creditore o del debitore. Il suddetto provvedimento non è, invece, mai soggetto al ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., che se proposto dev'essere dichiarato inammissibile.