(massima n. 1)
Nel caso in cui sia stata accertata, dal giudice di appello, una nullità non sanata dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (nella specie, per incertezza assoluta del giudice adito, in un procedimento svoltosi nella contumacia del convenuto, che abbia poi provveduto ad impugnare la decisione), esso giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., né può definire l'intero giudizio in ragione di tale nullità, limitandosi alla declaratoria della nullità di quell'atto introduttivo e degli atti conseguenti, sentenza inclusa. Il giudice di appello deve, invece, dichiarare la nullità del giudizio di primo grado, consentire poi le attività impedite dalla stessa nullità, e, quindi, consecutivamente decidere la causa nel merito, salvo che nessuna delle parti gli abbia richiesto una pronuncia di merito.