(massima n. 1)
Al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 354 c.p.c. in cui il giudice d'appello deve rimettere la causa al giudice di primo grado, la nullitą di detto giudizio irritualmente proseguito nella contumacia del convenuto impone al giudice di appello di decidere il merito della causa previa rinnovazione degli accertamenti compiuti in primo grado ed ammissione del convenuto al compimento delle attivitą che gli erano state impedite in conseguenza della nullitą. (Nella specie la sentenza di primo grado aveva deciso la causa nel merito, nella contumacia del convenuto, nonostante con l'atto di citazione fosse stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello legale. Il giudice d'appello aveva dichiarato la nullitą del giudizio e della sentenza di primo grado, escludendo sia di poter rimettere la causa al primo giudice, sia di poterla trattenere per la decisione nel merito. La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata, enunciando il principio di cui in massima).