(massima n. 1)
In tema di espropriazione di crediti presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione dichiari inefficace l'atto di pignoramento presso terzi nei confronti dell'ICIAP in applicazione dell'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, che vieta l'inizio di azioni esecutive nei confronti dello Stato e degli enti pubblici prima del decorso di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, non possiede nessuno dei caratteri la cui presenza costituisce imprescindibile condizione per l'esercizio del ricorso straordinario per Cassazione avverso provvedimenti giurisdizionali aventi forma giuridica diversa da quella della sentenza. Essa, infatti, non ha contenuto decisorio, risolvendosi in una pronuncia di (temporanea) improseguibilitą dell'azione esecutiva, come tale suscettibile di apposizione ex art. 617 c.p.c. Ne consegui la non impugnabilitą di tale ordinanza con ricorso per Cassazione ex art. 111, secondo comma, Cost.