(massima n. 1)
Qualora il giudice di primo grado abbia emesso una sentenza contenente un errore materiale in ordine all'identificazione di una delle parti e dopo oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza e la proposizione dell'appello lo stesso giudice abbia provveduto alla correzione del suddetto errore, ai fini del giudizio di appello la sentenza in assenza di specifica impugnazione relativamente alla parte corretta si considera formalmente emessa ex tunc nei confronti della parte effettiva.