(massima n. 1)
Il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta, o da considerarsi tale, è limitato alla provenienza della dichiarazione del sottoscrittore e non si estende al contenuto della medesima, sicché la querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione e non in quella di falsità ideologica per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può farsi invece ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione. (Fattispecie in tema di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 3 del D.L. n. 551 del 1988 volta ad ottenere la priorità dell'assistenza della forza pubblica per il rilascio di un immobile ad uso abitativo detenuto in regime di proroga degli sfratti).