(massima n. 1)
In tema di opposizioni in seno al processo esecutivo, posto che, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l'an dell'azione esecutiva, consistendo nella contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilitą dei beni, l'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, consistendo nella contestazione dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, ne consegue che configura opposizione agli atti esecutivi quella con cui l'esecutato deduca vizi attinenti al modus procedendi della vendita, in particolare sostenendone la illegittimitą in quanto effettuata in assenza dell'unico soggetto legittimato dalla qualitą di creditore, ed altresģ conclusa oltre i limiti della cautela del credito.