(massima n. 1)
Chi chiede il compenso di prestazioni eseguite nell'ambito di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione (art. 409 n. 3 c.p.c.) non può limitarsi a provare l'esistenza di questo, ma deve provare le singole prestazioni che del diritto al corrispettivo rappresentano i fatti costitutivi, senza che tuttavia sia indispensabile qualificare esattamente il rapporto dedotto in giudizio, essendo sufficiente accertare l'espletamento di una serie di incarichi (integranti o meno gli estremi del mandato ad negotia) riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo, ancorché rientranti in una pluralità di figure contrattuali tipiche le cui modalità di esplicazione possono essere caratterizzate dall'impiego prevalente di attività personale non subordinata, ricadente nell'ambito di una collaborazione continuativa e coordinata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che, essendo state contestate le prestazioni di un consigliere di amministrazione di una Srl con riferimento alle quali si chiedeva il compenso pattuito, per l'accoglimento della domanda non fosse sufficiente – come ritenuto nella sentenza impugnata – escludere specifici obblighi di presenza dell'attore essendo invece necessario che egli fornisse la prova delle prestazioni stesse).