(massima n. 1)
... l'opposizione con cui il soggetto, assoggettato ad un'esecuzione forzata relativa ad un obbligo di fare o di non fare, deduca che l'esecuzione č iniziata senza la preventiva richiesta al pretore, da parte dell'esecutante, della determinazione delle modalitā dell'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 612 c.p.c., involgendo soltanto una critica della legittimitā dello svolgimento dell'azione esecutiva, deve qualificarsi come opposizione, agli atti esecutivi, sottoposta come tale al relativo termine di decadenza. (Che nella specie la Suprema Corte ha ritenuto decorso condividendo l'avviso del giudice di merito dalla comunicazione con cui l'ufficiale giudiziario, su istanza di un condomino che aveva ottenuto una sentenza che ordinava l'esecuzione di determinati lavori, aveva avvisato il condomino contro il quale l'esecuzione doveva aver luogo del giorno e dell'ora in cui l'amministratore si sarebbe recato sul posto per completare i lavori stessi).