(massima n. 1)
I giudizi di valore compiuti ai fini della qualificazione di un comportamento ai sensi di norme «elastiche» che indichino solo parametri generali presuppongono da parte del giudice un'attivitą di integrazione giuridica della norma, a cui viene data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico-sociale. Ne consegue la censurabilitą in Cassazione di tali giudizi quando gli stessi si pongano in contrasto con i principi dell'ordinamento (espressi dalla giurisdizione di legittimitą) e quegli standard valutativi esistenti nella realtą sociale riassumibili nella nozione di civiltą del lavoro, riguardo alla disciplina del lavoro subordinato che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente. In tale quadro, deve ritenersi che ricorra il vizio di falsa applicazione di legge, denunciabile in Cassazione, nel caso in cui il giudice di merito, nel valutare la gravitą del comportamento del lavoratore licenziato, a causa di episodi limitati di uso di sostanze stupefacenti, disattenda il principio che impone la valutazione della concreta incidenza dell'inadempimento sulla funzionalitą del rapporto e il diffuso standard valutativo (sorretto dal principio costituzionale sul diritto al lavoro e dalla legislazione sulle tossicodipendenze), secondo cui l'opportunitą di un reinserimento nel mondo del lavoro del soggetto che abbia saputo rompere con una pregressa esperienza negativa in materia di uso di stupefacenti va adeguatamente considerata e privilegiata rispetto a generiche considerazioni negative sulla personalitą di un lavoratore che abbia fatto uso di stupefacenti e sulla pubblicitą sfavorevole derivante da episodi del genere per il datore di lavoro. (Fattispecie relativa ad impiegato di banca con qualifica di vice capoufficio).