(massima n. 1)
La norma dell'art. 653 c.p.c. va interpretata nel senso che l'efficacia esecutiva conseguente alla sentenza di rigetto dell'opposizione, provvisoriamente esecutiva per legge (art. 282 c.p.c.), opera tanto nell'ipotesi in cui il decreto sia privo ab origine di clausola di provvisoria esecuzione, quanto in quella in cui ne sia privato in corso di causa con provvedimento di sospensione del giudice dell'opposizione.