(massima n. 1)
L'adozione da parte del giudice del merito di due argomentazioni per giungere alla medesima conclusione non costituisce di per sé sola vizio di contraddittoria motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., ove ciascuna di tali argomentazioni sia da sola idonea a giustificare la pronuncia.