(massima n. 1)
Il termine annuale per l'impugnazione della sentenza, decorrente dalla data del suo deposito, trova applicazione anche nei confronti delle parti contumaci, qualora non ricorrano le condizioni ostative di cui all'art. 327, secondo comma, c.p.c., senza che, a fronte della portata inequivoca di questa ultima disposizione, possa darsi all'art. 292, quarto comma, c.p.c., valore diverso da quello di semplice indicazione delle modalitā di esecuzione (alla parte personalmente) della notificazione della sentenza nei confronti della parte contumace.