(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, nel quale non sono previsti ricorsi principali condizionati e in cui, a norma dell'art. 366, primo comma, n. 4, il ricorrente č tenuto ad esporre motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, deve ritenersi inammissibile la proposizione di motivi di ricorso principale condizionati ad una determinata interpretazione e valutazione da parte della Cassazione della pronuncia impugnata e delle sue conseguenze giuridiche. (Fattispecie relativa allo svolgimento di mansioni superiori da parte di dipendente dell'ente poste italiane nel periodo intercorrente tra la privatizzazione dei relativi rapporti di lavoro e la sottoscrizione del primo contratto collettivo; negato da parte del giudice di merito il diritto del lavoratore all'inquadramento superiore, l'interessato aveva subordinato la doglianza in cassazione contro la mancata valorizzazione dello svolgimento di dette mansioni per il periodo successivo alla stipula del nuovo contratto all'accertamento che la pronuncia di merito precludesse la proposizione della questione di un nuovo giudizio).