(massima n. 1)
La notifica al codifensore costituito, già difensore in primo grado della parte ma privo della qualità di domiciliatario della medesima per il giudizio di cassazione, deve ritenersi nulla e non inesistente, poiché il professionista presso cui l'atto risulta effettuato è pur sempre un difensore costituito del destinatario, con la conseguenza che tale nullità è senz'altro sanata ove quest'ultimo si costituisca in giudizio.