(massima n. 1)
Č manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 72 della L. fall. per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui attribuisce al solo curatore la facoltā di scegliere tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto, in quanto non possono essere collocate sullo stesso piano le posizioni del singolo contraente e quelle dell'ufficio fallimentare, il quale mira a conservare, nell'interesse della massa dei creditori, la garanzia costituita dal patrimonio del debitore fallito ed a realizzare la par condicio, che potrebbe essere alterata qualora il fallimento fosse costretto a subire un'azione esecutiva individuale qual č quella disciplinata dall'art. 2932 c.c.