(massima n. 1)
Nell'offerta al pubblico di contratto consensuale con effetto reale, quale la vendita, la volontā espressa dal venditore č il primo atto del procedimento della formazione progressiva del contratto, il quale ha bisogno, per produrre gli effetti propri della vendita, del solo incontro con la volontā conforme, ed espressa in forma adeguata, di altro soggetto che accetti la proprietā. Detta accettazione, una volta intervenuta, perfeziona il contratto, la cui riproduzione in forma di atto pubblico, con le modalitā del contratto ripetitivo, non richiede, in caso di mancata esecuzione, una sentenza costitutiva (quale quella ex art. 2932 c.c.), non occorrendo una sostituzione di manifestazione di volontā che giā v'č stata, bensė una semplice sentenza di accertamento che, supplendo alla documentazione mancante, soddisfi l'interesse della parte alla documentazione in forma pubblica del negozio. (Nella specie, la quota di un terzo di un immobile ricadeva nel compendio fallimentare ed i proprietari delle rimanenti quote autorizzavano il curatore a venderle all'aggiudicatario di quella di pertinenza del fallimento, per lo stesso prezzo che fosse risultato dall'incanto; tale autorizzazione veniva portata a conoscenza del pubblico mediante il bando di vendita ed i manifesti murali; l'aggiudicatario della quota di pertinenza fallimentare conveniva successivamente in giudizio i proprietari delle rimanenti quote per l'emissione della sentenza ex art. 2932 c.c.; il giudice del merito, qualificando come offerta al pubblico l'autorizzazione concessa dai proprietari agli organi fallimentari, accoglieva la domanda. La S.C., enunciando il principio di diritto di cui alla massima, ha cassato la sentenza del merito).