(massima n. 1)
L'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformitā con l'originale delle copie fotografiche non autenticate di scritture, si applica anche alle copie fotostatiche ed il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotografica o fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, č soggetto alle modalitā ed ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 c.p.c. per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione.