(massima n. 1)
L'inesatta indicazione — dovuta a mero errore di scrittura — di alcuni degli estremi materiali di una norma di legge da parte del giudice di merito (nella specie, indicazione, in luogo dell'art. 31 della L. 17 marzo 1942, n. 1150, «dell'art. 31 L. 178 n. 2 n. 1150») non è causa di nullità della sentenza, essendo chiaramente individuabile, anche in relazione al contesto motivazionale e narrativo del provvedimento, la norma di legge che, nella fattispecie, il giudicante riteneva in concreto applicabile.