(massima n. 1)
Quando sia denunziato, con il ricorso per cassazione, un vizio di motivazione della sentenza sotto il profilo della mancata ammissione di un mezzo istruttorio, č necessario che il ricorrente non si limiti a censure apodittiche d'erroneitą e/o di inadeguatezza della motivazione, ma precisi e specifichi, svolgendo critiche concrete e puntuali seppure sintetiche, le risultanze e gli elementi di giudizio dei quali lamenta la mancata acquisizione, evidenziando, in particolare, in cosa consiste essere e con quali finalitą ed in quali termini la richiesta fosse stata formulata. Pił in particolare, ove trattisi di una prova per testi, č onere del ricorrente, in virtł del principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, quale ne fosse la rilevanza, ed a qual titolo i soggetti chiamati a rispondere su di esse potessero esserne a conoscenza.