(massima n. 1)
L'onere di espressa riproposizione in appello disposto dall'art. 346 c.p.c. riguarda le domande ed eccezioni non esaminate o non accolte dal giudice di primo grado e non č, pertanto, estensibile alle domande ed eccezioni che il primo giudice abbia invece esaminato ed accolto, per ribadire le quali, salva l'ipotesi di una linea difensiva con esse incompatibile, č sufficiente che la parte vittoriosa richieda la conferma della sentenza impugnata ex adverso.