(massima n. 1)
Il provvedimento di sospensione del giudizio, che il giudice di merito abbia adottato sul presupposto della ritenuta rilevanza di un giudizio penale ai fini della decisione della causa civile, č qualificabile come provvedimento di sospensione necessaria, anche se non cita espressamente l'art. 295 c.p.c., e quindi č ammissibile la sua impugnazione con regolamento di competenza, a norma dell'art. 42 c.p.c., cosė come modificato dall'art. 6 della L. n. 353 del 1990. (Fattispecie relativa a giudizio di impugnazione di un licenziamento disciplinare: nel merito la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha annullato il provvedimento di sospensione adottato dal giudice di merito, sia per l'insussistenza di un nesso di pregiudizialitā logica tra il giudizio penale e giudizio sulla legittimitā del licenziamento, considerata la motivazione di quest'ultimo, sia per la non ricorrenza delle restrittive condizioni a cui, secondo la disciplina vigente, č subordinata l'incidenza del giudicato penale sul giudizio civile, anche in presenza di un astratto rapporto di pregiudizialitā).