(massima n. 1)
La richiesta in via subordinata da parte del creditore convenuto in opposizione al decreto ingiuntivo di una somma minore di quella originaria con l'invocazione di una diversa normativa di riferimento ma senza mutamento della causa petendi non comporta — con riguardo alla semplice modifica della normativa invocata — un inammissibile mutamento della domanda originaria né costituisce — con riguardo alla riduzione del petitum — una domanda riconvenzionale. (Nella specie l'Inps aveva chiesto e ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di una casa di cura per omissioni contributive quantificate con riferimento all'inquadramento dell'attività della società debitrice nel settore del commercio; nel giudizio di opposizione, a seguito delle eccezioni dell'opponente in ordine alla natura industriale della propria attività, l'Istituto, pur insistendo nella originaria richiesta, aveva comunque chiesto, in via subordinata, il pagamento della minor somma corrispondente ai contributi dovuti dalle imprese industriali, rimettendo al giudice la determinazione della natura dell'impresa e del conseguente importo dei contributi dovuti; il giudice di merito aveva qualificato tale domanda subordinata come nuova ed aveva aggiunto che essa poteva essere ritualmente proposta soltanto come domanda riconvenzionale, soggetta nel rito del lavoro all'art. 418 c.p.c.; la S.C. ha cassato la relativa decisione sottolineando che l'Istituto non aveva modificato se non in termini quantitativi la richiesta formulata con il decreto ingiuntivo per «omissione contributi a seguito di indebito conguaglio di sgravi contributivi» senza alcun esplicito e specifico richiamo in fatto alla natura commerciale o industriale dell'impresa debitrice).