(massima n. 1)
La promessa di vendita di un bene oggetto di comunione (e considerato dalle parti come un “unicum” inscindibile) ha, come suo contenuto, una obbligazione indivisibile, così che l'adempimento e l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre (art. 2932 c.c.) devono essere richiesti nei confronti di tutti i promittenti venditori, configurandosi, nella specie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, attesa l'impossibilità che gli effetti del contratto non concluso si producano nei riguardi di alcuni soltanto dei soggetti del preliminare. Alla rilevazione del vizio di mancata integrazione del contraddittorio in primo grado da parte del giudice di appello consegue l'obbligo, per quest'ultimo, di rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354, comma primo, c.p.c.