(massima n. 1)
In caso di notificazione in uno dei luoghi pertinenti alla persona del destinatario indicati dall'art. 139 c.p.c. e consegna dell'atto a soggetto non avente una delle qualifiche precisate dalla legge, la conseguente nullitą della notificazione deve ritenersi sanata, per il conseguimento dello scopo della medesima, se l'atto sia poi effettivamente consegnato al suo destinatario. Ne consegue che quando nel giudizio risulti tale ultima circostanza, il destinatario della notificazione deve ritenersi gravato dall'onere della deduzione e prova della tardivitą dell'effettiva ricezione dell'atto da parte sua, in quanto tale circostanza assume il rilievo di un'eccezione in senso tecnico a norma dell'art. 2697 c.c. (Nella specie, la S.C., confermando, in base al riportato principio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva la opposizione proposta contro ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, ha ritenuto anche che non fosse stata adeguatamente provata l'insussistenza nel consegnatario della qualitą di addetto all'azienda del destinatario).