(massima n. 1)
L'art. 295 c.p.c., prevedendo che il giudice «dispone» la sospensione del processo in presenza di una controversia civile od amministrativa di natura pregiudiziale da decidersi in separato giudizio con autoritą di giudicato, comporta non la facoltą ma l'obbligo del giudice di disporre la sospensione del processo ogni volta che, nel suo libero apprezzamento dei fatti, abbia accertato la pregiudizialitą della controversia pendente davanti ad altro giudice, rimanendo escluso che il detto giudice abbia la facoltą di non disporre la sospensione del processo, ove ritenga che la domanda introduttiva del giudizio, concernente la questione pregiudiziale, appaia prima facie palesemente infondata.