(massima n. 1)
Non costituisce domanda «nuova», ma solo precisazione di quella già formulata con l'atto introduttivo del giudizio, la richiesta, contenuta in atto successivo, di applicazione di criteri specifici per la commisurazione del maggior danno ex art. 1224, comma secondo, c.c., ove nella citazione sia stata genericamente richiesta la rivalutazione del credito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto tardiva, in quanto proposta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, la richiesta di una banca creditrice di adottare, quale criterio di liquidazione del maggior danno, ex art. 1224, comma secondo, c.c., quello commisurato al prime rate, dopo che lo stesso istituto di credito aveva nell'atto di citazione genericamente richiesto la rivalutazione del credito).