(massima n. 1)
L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 c.p.c. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi, siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. (Nella specie la S.C. ha escluso che sia circostanza indicativa, in forma, univoca della volontà di non impugnare una sentenza di tribunale amministrativo regionale declinatoria della giurisdizione la proposizione della domanda davanti al giudice ordinario, in quanto questo comportamento rileva più semplicemente il proposito delle parti interessate di percorrere anche la via della giurisdizione ordinaria).