(massima n. 1)
Nel pignoramento presso terzi, l'udienza indicata dall'art. 547 c.p.c. svolge, rispetto agli atti esecutivi compiuti anteriormente all'udienza stessa, la funzione preclusiva che le udienze di cui agli artt. 530 e 569 svolgono, rispettivamente, per l'espropriazione mobiliare e per quella immobiliare. Consegue che il vizio dell'atto di pignoramento consistente nella mancanza in esso dell'intimazione del debitore indicata dall'art. 492 c.p.c. dev'essere fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi non oltre il termine di cinque giorni dall'udienza fissata, a norma dell'art. 547, per la citazione del terzo e del debitore. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza del pretore che, nel decidere sull'opposizione agli atti esecutivi, non aveva rilevato l'inammissibilitą dell'opposizione).