(massima n. 1)
Si ricava dal testo dall'art. 2901 c.c., che il criterio dettato, dal terzo comma della stessa disposizione per individuare la natura onerosa o gratuita di una prestazione di garanzia, ricollegandosi alla contestualitā o meno con il credito garantito, non č applicabile in sede fallimentare, ove, nell'assenza di analoghi criteri negli artt. 64 e 67 della legge fallimentare, la gratuitā (od onerositā) va valutata caso per caso, con esclusivo riguardo alla posizione del garante e agli effetti che l'atto, ovvero, eventualmente, altri ad esso funzionalmente collegati, abbiano determinato nel suo patrimonio.