(massima n. 1)
Quando il debitore nell'opporsi all'esecuzione deduca la nullitā della notificazione del titolo esecutivo o del precetto, tale opposizione, configurando l'ipotesi di cui l'art. 617, secondo comma, c.p.c., č tempestivamente proposta entro i cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, termine la cui decorrenza contro il debitore opponente č esclusa quando l'esecuzione non sia stata ancora iniziata. Alla proposizione di siffatta opposizione consegue peraltro la sanatoria del dedotto vizio di notificazione applicandosi anche alla detta ipotesi l'ultimo comma dell'art. 156 c.p.c.