(massima n. 1)
Nel procedimento monitorio il giudizio è da intendere proposto al 30 aprile 1995 — al fine di esser definito dal giudice competente secondo la legge anteriore, ai sensi dell'art. 1 D.L. 21 aprile 1995, n. 121 — se entro tale data il ricorso e i documenti sono stati depositati in cancelleria perché, secondo l'art. 5 c.p.c., novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non derogato dal predetto art. 1, il giudice competente è individuato dalla legge vigente al momento della proposizione della domanda; il creditore è sostanzialmente attore, mentre l'eventuale opposizione sostituisce soltanto la cognizione ordinaria a quella sommaria; se l'azione è esercitata con ricorso, questo, non coincidente con la vocatio in ius, instaura il giudizio, salvo il differimento al momento della notifica del ricorso e del decreto di altri effetti (interruzione della prescrizione, prevenzione ai fini della litispendenza e continenza) della pendenza della lite.