(massima n. 1)
Nel procedimento di legittimitā per il caso in cui risulta il trasferimento del domiciliatario (o se questi risulti sconosciuto all'indirizzo indicato nell'elezione di domicilio) la notificazione deve effettuarsi in cancelleria atteso che l'elezione di domicilio č priva di efficacia per cui, verificatasi una situazione assimilabile alla mancata elezione di domicilio, trova applicazione il disposto del secondo comma dell'art. 366 c.p.c. dettato per l'omessa elezione di domicilio del ricorrente, ma integrante espressione di un principio generale estensibile a tutte le comunicazioni o notificazioni ad entrambe le parti, anche alla stregua del richiamo contenuto nell'art. 370 secondo comma c.p.c.