(massima n. 1)
Gli artt. 353 e 354 c.p.c. sulla remissione della causa al primo giudice, integrano disposizioni eccezionali, rispetto al principio generale secondo cui la nullità della sentenza appellabile si traduce in motivo di impugnazione e non dispensa il giudice di appello dalla trattazione e dalla decisione nel merito, e – quindi – sono suscettibili di interpretazione estensiva ma non anche di applicazione analogica all'infuori dei casi espressamente e tassativamente elencati. D'altronde, le regole in tema di astensione e di ricusazione del giudice ed i provvedimenti che ne facciano applicazione, riguardando la composizione del collegio per una determinata controversia nell'ambito dello stesso ufficio, non toccano la sussistenza della potestas iudicandi del singolo magistrato (la quale deriva dalla sua appartenenza all'ordine giudiziario ed all'organo munito di giurisdizione e competenza), ma attengono ai presupposti per l'esercizio in concreto delle relative funzioni. Da ciò consegue che la partecipazione al collegio di un giudice in precedenza autorizzato ad astenersi per una certa causa, se infirma la sentenza in essa resa, non legittima l'applicazione dei predetti artt. 353 e 354, perché implica un vizio che non è contemplato dalle norme medesime e che non è assimilabile a quelli del difetto di giurisdizione per irregolare costituzione dell'organo giudicante, ovvero del difetto di sottoscrizione della sentenza, essendo queste ultime ipotesi caratterizzate dall'inesistenza dell'atto decisorio, per effetto della provenienza da un soggetto privo di attribuzioni giurisdizionali, o per effetto della non riferibilità ad un soggetto munito delle attribuzioni stesse.