(massima n. 1)
Non è ammissibile, avverso sentenza appellabile emessa dal pretore giudice del lavoro, il ricorso per saltum in cassazione sull'accordo delle parti di omettere l'appello ai sensi dell'art. 360 secondo comma c.p.c. Ciò perché tale norma fa testuale riferimento alla sentenza appellabile «del tribunale», e non è pertinente, in proposito, il rinvio generale posto dall'art. 111 c.p.c. (riguardante esclusivamente le disposizioni da applicare nei procedimenti «davanti» al pretore e al tribunale). Né la suddetta norma dell'art. 360 può ritenersi implicitamente modificata dalle intervenute riforme del codice di rito – sino a quella, recente, del 1990 – e neppure può essere applicata, con interpretazione estensiva o analogica, fuori dal caso in essa considerato.