(massima n. 1)
La trasformazione di una società commerciale in una società di tipo diverso comporta soltanto il mutamento formale di una organizzazione societaria e non la creazione di un soggetto distinto dal precedente. Ne deriva che il ricorso per cassazione resta riferibile al soggetto che è stato parte del giudizio di merito ancorché ne sia mutata la denominazione, sempreché proposto da persona che ne abbia la rappresentanza.