(massima n. 1)
La competenza a provvedere sulla domanda di modifica degli accordi in tema di affidamento dei figli minori raggiunti in sede di separazione consensuale omologata (ovvero di modifica delle disposizioni adottate con la sentenza di separazione consensuale o con quella di scioglimento o di nullitā del matrimonio) spetta al tribunale ordinario, individuandosi, per converso, nel tribunale dei minorenni il giudice competente a conoscere (in via residuale) delle richieste di intervento ablativo o modificativo della potestā genitoriale, ai sensi degli artt. 330, 333 c.c., con la conseguenza che, adottato, da parte di quest'ultimo giudice, in pendenza del giudizio di separazione, un siffatto provvedimento, il giudice della separazione dovrā tener conto di esso, come factum superveniens, ai fini della eventuale modifica dei provvedimenti provvisori adottati.