(massima n. 1)
L'incidenza della svalutazione monetaria nella liquidazione del danno da fatto illecito dev'essere stabilita d'ufficio anche nel giudizio d'appello e in quello di rinvio, salvo che sulla questione si sia formato giudicato interno. Ne consegue che, qualora nel giudizio d'appello sia mancata una pronunzia sull'ulteriore svalutazione verificatasi dopo la sentenza di primo grado ed a maggior ragione allorché detta rivalutazione sia stata espressamente esclusa e la relativa questione non sia stata riproposta in cassazione, resta preclusa al danneggiato la possibilitą di chiedere ed ottenere nel giudizio di rinvio la rivalutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in funzione della svalutazione verificatasi dopo la sentenza di primo grado.