(massima n. 1)
Il contrasto fra l'affermata regolaritą della notificazione in quanto avvenuta nella residenza anagrafica della parte notificata e le certificazioni da questa prodotte in giudizio dalle quali emerga una diversa localizzazione della residenza, configura errore revocatorio della sentenza di appello, ex art. 395 n. 4 c.p.c., non suscettibile di esser dedotto in sede di legittimitą sotto il profilo del vizio di motivazione.