(massima n. 1)
In ipotesi di chiamata del terzo nel rito del lavoro, non č necessario che al terzo siano notificati tutti gli atti di parte, essendo sufficiente che, attraverso gli atti dei quali ha avuto legale conoscenza, il terzo sia messo in condizione di far valere compiutamente tutte le sue difese nei confronti delle parti originarie. (Nella specie, vi era stata la riunione di due ricorsi che presentavano identiche questioni ed all'Inps, terzo chiamato, era stato notificato solo uno dei ricorsi, nonché la prima facciata dell'altro con l'elenco dei ricorrenti completo delle date di nascita e di collocamento in quiescenza; la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto che, nonostante la mancata notifica di entrambi i ricorsi, il terzo fosse stato in ogni caso posto in condizione di prendere conoscenza delle posizioni di tutti i ricorrenti e di formulare specifiche difese nei confronti di ciascuno di essi).