(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il giudice, adito per l'esecuzione di un obbligo di fare contenuto in una sentenza di condanna, fissa le modalitą di esecuzione, implicitamente respingendo l'istanza di sospensione di essa, ha natura ordinatoria, revocabile dallo stesso giudice emittente, ed impugnabile dagli interessati ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ma non con il regolamento di competenza.