(massima n. 1)
La valutazione equitativa del danno morale da fatto illecito (art. 2059 c.c.) liquidandolo in una frazione — solitamente da un terzo alla metà — di quello biologico riconosciuto, risponde all'esigenza di evitare liquidazioni ogni volta diverse, imprevedibili, suscettive quanto meno di apparire arbitrarie, ed è perciò legittima, se, nell'applicare tale criterio, il giudice del merito dà conto delle particolarità del caso concreto.