(massima n. 1)
La disciplina degli accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria) dei crediti di lavoro dettata dall'art. 429 c.p.c. differisce da quella di diritto comune per le seguenti tre caratteristiche: a) la liquidazione del maggior danno č effettuata dal giudice d'ufficio e senza la necessitā di una apposita domanda da parte del lavoratore; b) gli accessori decorrono dal giorno in cui matura il credito indipendentemente dai presupposti previsti dall'art. 1219, secondo comma, c.c. per la mora ex re; c) l'elemento della colpa del datore di lavoro č irrilevante ai fini dell'imputabilitā del ritardo nell'adempimento (vedi sent. Corte costituzionale n. 207 del 1994).