(massima n. 1)
Correttamente il giudice d'appello si limita alla conferma della sentenza di primo grado ove il lavoratore appellante abbia domandato la determinazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati successivamente a tale sentenza, per essere già questa – recante la condanna al pagamento del credito del lavoratore con rivalutazione ed interessi fino al soddisfo – del tutto idonea a realizzare compiutamente la pretesa dell'appellante, atteso che tale pronuncia non ha, differentemente che nel caso dei crediti di valore, l'effetto di trasformare il credito di lavoro che è e rimane un credito di valuta, bensì essa contiene il mero accertamento della natura indicizzata del credito e delle modalità con le quali opera in concreto l'automatismo stabilito dalla legge.