(massima n. 1)
Va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che sia stato proposto, contestualmente e con un unico atto contro una pluralitą di sentenze da pił soggetti i quali, nella precedente fase di merito, avevano agito in separati processi, poiché, al di fuori dei casi eccezionali previsti dalla legge, č riservato solamente al giudice il potere, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., di riunire i processi.