(massima n. 1)
Il decreto di trasferimento emesso, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., in favore dell'aggiudicatario, dal giudice dell'esecuzione (e tale è anche il giudice delegato al fallimento), costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile espropriato sia nei confronti del proprietario esecutato – indipendentemente dalla posizione giuridica di eventuali terzi occupanti a qualsivoglia titolo, o senza titolo – sia nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell'immobile stesso qualora il possesso o la detenzione non siano correlati ad una situazione di diritto soggettivo (reale o personale) già opponibile al creditore pignorante (o al fallimento) e quindi opponibile anche all'aggiudicatario. L'accertamento, da parte del giudice dell'esecuzione (o dell'ufficio fallimentare) di eventuali diritti di terzi non costituisce condizione di legittimità sostanziale del trasferimento, pur risultando ovviamente rilevante ai fini della determinazione del prezzo, né la menzione dell'esito di tale accertamento costituisce requisito di legittimità formale del decreto.