(massima n. 1)
L'acquiescenza ad un pronuncia, preclusiva delle proponibilità dell'impugnazione contro la stessa, qualora non risulti da accettazione espressa o da formale rinunzia ad impugnarla, richiede un atteggiamento univocamente incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione, che non può ravvisarsi nel comportamento della parte parzialmente vittoriosa la quale si limiti a pretendere, sia pure intimando il precetto, la porzione del vantato credito riconosciutale dalla sentenza, non essendovi alcuna incompatibilità logica e giuridica tra la volontà del soggetto di eseguire la decisione nella parte a lui favorevole ed il suo proposito di impugnarla nella parte sfavorevole.