(massima n. 1)
Il giudizio che si celebra a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza penale ai fini civili è un giudizio di rinvio in sede civile e grado d'appello cui sono applicabili le disposizioni dell'art. 394 c.p.c. relative ai limiti propri dello stesso. Consegue che non è consentito l'allargamento del giudizio con l'intervento di terzi. Pertanto, chi non ha partecipato al processo penale, non può neanche intervenire adesivamente in sede di rinvio per gli interessi civili, a meno che non sia titolare, nei confronti di entrambe le parti di un diritto autonomo che la legittimerebbe a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'art. 404 c.p.c., al fine di escludere un pregiudizio giuridico attuale che dall'esecuzione della sentenza potrebbe derivargli.