(massima n. 1)
Qualora il giudice di merito nel pronunciare condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari ometta di provvedere sulla domanda di distrazione proposta dal difensore con procura, non si verte in una ipotesi di errore materiale, ma di omessa pronuncia denunciabile in Cassazione direttamente e personalmente dal difensore interessato.